Ci sono interventi “principali” (detti anche trainanti) che danno sempre diritto alla detrazione del 110% e interventi “secondari” che danno diritto al superbonus solo se realizzati congiuntamente a quelli “principali”. L’insieme degli interventi devono far sì che l’abitazione possa scalare due classi energetiche. Gli interventi “principali”, sono:

– Realizzazione di cappotto termico, ovvero Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e oblique (dunque i tetti).
– Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale nelle singole unità immobiliari.
– Messa in sicurezza antisismica. Ottengono una detrazione fiscale del 110% gli interventi di miglioramento e adeguamento antisismico, rientranti nella disciplina del sismabonus, realizzati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3.

Gli interventi “secondari” che usufruiscono del bonus maggiorato al 110% se realizzati congiuntamente ad almeno uno degli interventi “principali”, sono:

– Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica.
– Installazione di sistemi di accumulo correlati agli impianti fotovoltaici
– Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
– Interventi di efficientamento energetico già agevolati con l’Ecobonus tradizionale, quali: finestre comprensive di infissi, schermature solari (chiusure oscuranti, persiane, scuri, tende esterne e tendoni), solare termico, scaldacqua a pompa di calore, sistemi di building automation che consentano la gestione automatica personalizzata degli impianti di climatizzazione estiva e invernale e produzione di acqua calda sanitaria, compreso il loro controllo da remoto attraverso canali multimediali.

La realizzazione di almeno uno di questi interventi in Ecobonus o Sismabonus permette di inserire altri lavori di ristrutturazione e di efficientamento energetico (da eseguire congiuntamente) che possono essere detratti al 110%, come:
– impianti fotovoltaici con o senza sistema di accumulo;
– infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici;
– impianti di cogenerazione;
– serramenti e schermature solari;
– solare termico;
– building Automation.

Nel caso in cui gli interventi di ristrutturazione edilizia ed efficientamento energetico vengano eseguiti in maniera disgiunta rispetto ai tre interventi previsti dell’Ecobonus 110% (ovvero, cappotto termico e serramenti, e sostituzione generatori di calore con caldaie a condensazione e pompa di calore), rimane valida la detrazione tradizionale al:
– 65% per l’Ecobonus;
– 90% per le facciate;
– 50% per la ristrutturazione edilizia.

CHI PUO' USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI

Possono beneficiare delle detrazioni sia i contribuenti residenti sia i non residenti che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento.

Contribuenti ammessi alle detrazioni

– persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni)
– contribuenti che conseguono reddito d’impresa (solamente con riferimento ai fabbricati strumentali che utilizzano nell’esercizio della loro attività imprenditoriale, esclusi quindi gli immobili “merce”)
– associazioni tra professionisti
– enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale

Il condominio, oltre ad essere un soggetto che ha le caratteristiche per beneficiare delle agevolazioni, può godere inoltre di maggiori detrazioni rispetto agli altri.
In particolare, dal 2017, sono previste detrazioni più elevate per alcune categorie di interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali attraverso i quali si raggiungono determinati indici di prestazione energetica.

Detrazioni per interventi di riqualificazione energetica nei condomini:

Detrazione del 70% (se gli interventi interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio)

Detrazione del 75% (se gli interventi migliorano la prestazione energetica invernale ed estiva e conseguono almeno la qualità media indicata nel decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 26/6/2015)

Queste detrazioni sono da ripartire in dieci rate annuali di pari importo e vengono incrementate rispettivamente all’80 e all’85% se gli interventi sono realizzati su immobili appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e sono finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico.

Si tratta di detrazioni valide per le spese effettuate tra il 1° gennaio 2017 e fino alla scadenza del Supernus e vanno calcolate su un ammontare complessivo massimo pari a 136.000 Euro per ogni unità immobiliare che compone l’edificio.

ADEMPIMENTI PRIMA DI INIZIARE I LAVORI

Sarà necessario presentare al Comune, contestualmente alla dichiarazione di inizio lavori o alla richiesta del titolo abilitativo, la relazione tecnica prevista dall’articolo 8, comma 1, del D.lgs. 192/2005. Si tratta di una relazione attestante che il progetto è conforme alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e degli impianti termici. Questo adempimento non sarà richiesto in caso di installazione di una pompa di calore di potenza termica fino a 15 kW e di sostituzione di un generatore di calore a bassa efficienza.
Bisognerà inoltre acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti e la congruità delle spese da sostenere.
Prima dei lavori è inoltre necessario acquisire un attestato di prestazione energetica (APE) che fotografi la situazione di partenza dell’edificio. Secondo la bozza del decreto, l’APE potrà essere rilasciato da un tecnico abilitato o dal direttore dei lavori sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, Gli APE redatti per edifici con più unità immobiliari, si legge nella bozza, saranno chiamati “convenzionali”. Dovranno essere predisposti considerando l’edificio nella sua interezza, considerando solo i servizi presenti nella situazione ante-intervento. Gli indici di prestazione energetica si calcoleranno a partire dagli indici delle singole unità immobiliari. L’indice di prestazione energetica dell’intero edificio sarà determinato calcolando la somma dei prodotti degli indici delle singole unità immobiliare per la loro superficie utile e dividendo il risultato per la superficie utile complessiva dell’intero edificio.
Per gli interventi sugli impianti, se previsto, sarà anche necessario acquisire la certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica.

ADEMPIMENTI DOPO I LAVORI

Dopo aver realizzato gli interventi, deve essere acquisito un altro APE che misuri il risultato raggiunto.
Le spese dovranno essere pagate con bonifico bancario o postale “parlante”, dal quale risultino il numero e la data della fattura, la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, il contribuente dovrà trasmettere all’Enea i dati contenuti nella scheda descrittiva degli interventi. I dati da indicare sono quelli contenuti negli allegati C e D alla bozza del decreto. Si tratta di elementi che servono ad identificare la tipologia dell’edificio o di impianto su cui sono stati realizzati i lavori e il contribuente che sostiene le spese.
All’Enea viene trasmessa l’asseverazione del rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Tutti i documenti dovranno essere conservati dal contribuente ed eventualmente esibiti su richiesta dell’Agenzia delle Entrate o dell’Enea per i dovuti controlli.

COME OTTENERE LE AGEVOLAZIONI

La fiscalità è uno degli elementi che influenza il mercato della riqualificazione energetica, non l’unico, ma sicuramente uno di quelli con l’impatto più positivo, in grado di stimolare l’intero settore.

Il legislatore, attraverso il meccanismo delle detrazioni, ha scelto di intervenire su uno dei principali freni agli investimenti in riqualificazione: un ritorno economico di medio-lungo periodo a fronte di un investimento iniziale richiesto ingente.

Per questo si sono studiate misure di recupero alternative ed immediate per i cittadini, come la cessione del credito di imposta maturato ai fornitori: riducendo i costi di avvio delle opere si cerca di rendere la riqualificazione più appetibile dal punto di vista finanziario.

Questo meccanismo consente di ottenere direttamente uno sconto dalle imprese esecutrici o di cedere successivamente il credito di imposto ad un soggetto terzo (es. Istituti finanziari), rientrando immediatamente delle spese sostenute invece di attendere il rimborso in 5 anni dallo Stato, sotto forma di detrazioni fiscali.